Newsletter n°29 del 15 Luglio 2016

Tante immagini si accavallano nella mia mente in questi giorni. Il tragico e brutale omicidio di Fermo. L’attacco terroristico di Dacca con i suoi 28 morti, di cui 9 italiani. Fino a questa notte con la strage compiuta a Nizza, in un luogo bello e solare in occasione delle celebrazioni del 14 luglio. Eventi molto diversi tra loro accaduti poco più di dieci giorni fa e quasi spariti dalla memoria giornalistica e del quotidiano che oggi tornano alla memoria. Dolore e morte che affondano anch’esse nel quotidiano, con una quotidianità ferita. Con l’innocenza dell’infanzia colpita e momenti di festa e di gioia trasformati di colpo in nuovo lutto. Proprio nel giorno in cui si celebra, più di ogni altro, una festa della fraternità umana. Una fraternità che eventi simili sembrano dimenticare e disconoscere. Potrei dire molte cose, ma proprio per rispetto a quel dolore e quel lutto ho deciso di lasciare in bianco questo spazio. Proprio per consentire, senza lezioni, ad ognuno di voi di riempirlo con una riflessione e un pensiero. Con un invito, però di fondo: continuiamo a restare umani.

Depistaggio.

Proprio con l’immagine della prima pagina del quotidiano ” La Repubblica” del 28 giugno 1980 ho deciso di ricordare l’approvazione definitiva, pochi giorni fa alla Camera, del reato di depistaggio. Uno dei tanti eventi a cui abbiamo pensato durante i lavori sulla legge appena approvata presentata dal collega Paolo Bolognesi ( deputato PD e presidente dell’Associazione vittime della strage di Bologna) che supera definitivamente una lacuna presente nell’ordinamento che non prevedeva, infatti, un reato specifico di depistaggio ma utilizzava una serie di disposizioni che punivano la condotta di colui il quale in vario modo intralciava la giustizia: falsa testimonianza, calunnia, autocalunnia, favoreggiamento personale. Rispetto al testo già approvato dalla Camera in prima lettura, il Senato ha introdotto profonde modifiche: si è tornati all’impostazione originaria della proposta di legge, prevedendo che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio. Si sostituisce così l’art. 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: 1. immuta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;

2. afferma il falso o nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento. Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni terroristiche (art. 270-bis c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (art. 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.), attentato contro la Costituzione (art. 283 c.p.), insurrezione armata (art. 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289- bis c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.), mafia (artt. 416-bis e 416-ter c.p.), strage (art. 422 c.p.), associazioni segrete (art. 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è 3 commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.
La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove. È stabilito che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, 1 l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Prevista la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero.

Legge sui partiti.

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge abbinate recante “Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica”, obiettivo del provvedimento è quello di promuovere la trasparenza e la democraticità nell’attività dei partiti1 , nella selezione delle candidature e nella partecipazione alle elezioni politiche, nonché di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, ponendosi in linea di continuità con la legge n. 96 del 2012, che ha introdotto diverse norme in materia di trasparenza dei bilanci dei partiti, e con il decreto-legge n. 149 del 20132 , il quale ha abrogato la contribuzione pubblica diretta sostituendola con un nuovo sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sullo strumento della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF.
La Costituzione riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell’assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l’articolo 49 stabilisce infatti che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». L’articolo 51 della Costituzione, al contempo, sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Il testo approvato riprende il principio costituzionale che sancisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per concorrere: alla formazione dell’indirizzo politico, all’elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, «in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell’ordinamento democratico». Le novità riguardano il rafforzamento di alcuni contenuti che devono necessariamente essere presenti negli statuti. La prima riguarda la previsione statutaria relativa ai diritti e ai doveri degli iscritti, i relativi organi di garanzia e le modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del partito. Tale contenuto viene rinforzato prevedendo l’indicazione delle procedure di iscrizione. Inoltre, a proposito della modalità di partecipazione degli iscritti, viene specificato che la stessa debba riguardare tutte le fasi di formazione della proposta politica, compresa la scelta dei candidati alle competizioni elettorali e che si concretizza anche con l’introduzione esplicita del diritto di accesso all’anagrafe degli iscritti. Tale accesso deve essere garantito a tutti gli appartenenti al partito nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La seconda novità riguarda la previsione che nello statuto devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.

La principale innovazione contenuta nel testo approvato riguarda il momento in cui i partiti decidono di competere alle elezioni. Per la prima volta, tutti i partiti – sia quelli registrati, sia quelli non registrati – che intendono presentare candidature alle elezioni della Camera dei deputati dovranno depositare, contestualmente al contrassegno, in mancanza del deposito dello statuto, una dichiarazione contenente alcuni elementi minimi di trasparenza. L’elettore, al momento del voto, saprà quindi, per ogni singola lista, chi è il legale rappresentante del partito, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato, gli organi del partito, la loro composizione nonché le relative attribuzioni e le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste. Le liste che in assenza del deposito di uno Statuto registrato non presentino una dichiarazione minima di trasparenza, con i contenuti sopra indicati, saranno passibili di ricusazione e non potranno competere nella tornata elettorale.
Tutti i partiti, registrati e non, dovranno infatti istituire un’apposita sezione del proprio sito internet denominata «Trasparenza». In tale sezione dovranno essere pubblicati entro il 15 di luglio lo statuto (se il partito è registrato), e il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati già richiesti dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 20133 , compresi quelli relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari. In caso di omessa pubblicazione dei tali dati sul sito internet sono previste sanzioni da parte della Commissione per la garanzia dei partiti politici4 consistenti nella decurtazione di un terzo delle somme spettanti dalla destinazione del 2 per mille dell’Irpef e in una sanzione amministrativa da 20 a 40.000 euro.
La novità principale riguarda proprio i partiti non iscritti nel registro, ma che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera, fino ad ora privi di alcun obbligo di trasparenza, che dovranno pubblicare in una sezione del loro sito, facilmente accessibile e denominata “Trasparenza” ciascuno dei seguenti, ulteriori, elementi: le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento• e gruppo politico organizzato; il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di• controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata; le modalità di selezione delle candidature nonché l’organo comunque investito della• rappresentanza legale; l’indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento e gruppo politico• organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento e gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento e gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.
Viene disciplinata l’erogazione – sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi – di finanziamenti o di contributi di importo che nell’anno sia pari o superiore a 5.000 euro a favore di partiti politici o di singoli esponenti ( parlamentari, consiglieri regionali, provinciali, comunali, rappresentanti dei partiti). In tali casi si prevede che il soggetto che eroga i contributi e il soggetto che li riceve sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento.

È stato previsto un termine di 18 mesi, che decorre dalla data di entrata in vigore della legge, per permettere ai partiti già registrati di adeguare i propri statuti a quanto previsto dalle nuove norme in materia di contenuto minimo dello statuto stesso. La banca dati delle dichiarazioni congiunte rese da chi ha erogato fondi ai partiti fino alla data di entrata in vigore della legge è posta a disposizione della Commissione per la garanzia dei partiti politici, secondo modalità individuate dalla Camera dei deputati, sulla base del proprio Regolamento (di seguito il testo approvato, ora all’esame del Senato, clicca qui).

Legge quadro missioni internazionali.

La Camera ha approvato un provvedimento importante, atteso da 15 anni, relativo alla introduzione di una normativa quadro relativa alle missioni internazionali che ne regoli le procedure istituzionali e il trattamento economico del personale, con l’obiettivo di snellire il lavoro parlamentare e concentrarlo sugli aspetti politici e strategici delle missioni.
Nel nostro ordinamento non esisteva una disciplina di carattere generale che, da un lato, regolasse le procedure relative alla deliberazione e all’autorizzazione di tali missioni e, dall’altro, fornisse una cornice legislativa stabile e uniforme da applicare in tutti gli scenari internazionali. Aspetti che fino ad oggi sono stati gestiti, di volta in volta, con provvedimenti singoli e dalla efficacia limitata nel tempo: misure che necessitavano di essere continuamente reiterate, rendendo più complicata l’armonizzazione del coordinamento operativo e normativo.
Si è così realizzato uno strumento legislativo capace di offrire una cornice normativa certa e unitaria per l’invio dei contingenti, sia nell’ambito di operazioni di mantenimento della pace (peace keeping), sia nell’ambito di operazioni di conseguimento della pace (peace enforcing). La legge quadro in questo senso costituisce un vero e proprio salto di qualità nella governance della nostra politica estera e di difesa. Uno strumento atteso da quattro legislature, ideato e maturato in sede squisitamente parlamentare, con la fusione in un testo unificato di quattro progetti di legge, e un approfondito lavoro di analisi nelle aule delle Commissioni Esteri e Difesa.
Obiettivo principale è quello della definizione di una procedura chiara e certa in relazione ai diversi organi costituzionali chiamati a intervenire nel momento di formazione della decisione, in ordine alla deliberazione di ciascuna delle missioni 3 internazionali cui l’Italia partecipa. Si prevede che l’autorizzazione e la proroga delle missioni debbano essere comunque periodicamente disposte con un atto normativo di rango primario, in modo da garantire il sistematico ricorso alla decisione parlamentare su una materia così delicata. L’invio o la proroga dei contingenti all’estero è deliberato dal Consiglio dei ministri previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Tali indicazioni sono comunicate ai due rami del Parlamento, che tempestivamente le discutono e si esprimono attraverso appositi atti di indirizzo, dando la propria autorizzazione per ciascun anno o negandola.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e di concerto con il Ministro della difesa e dell’Interno, presenta alle Camere una relazione analitica sulle missioni in corso per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari. Tale relazione precisa l’andamento delle missioni all’estero (anche con riferimento a quelle concluse nell’anno in corso), le difficoltà incontrate, i risultati conseguiti e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Con la medesima relazione il Governo riferisce anche sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione.Il Parlamento poi continuerà a provvedere all’approvazione dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria delle spese connesse alle missioni. Per tale scopo è istituito un Fondo specifico presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali. La dotazione è stabilita annualmente dalla Legge di Stabilità.

Nuova legge di Bilancio

Il 22 giugno 2016 la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, la proposta di legge che modifica il contenuto della legge di bilancio. Si tratta di un percorso di riforma dell’ordinamento contabile avviato, dopo la riforma della governance della finanza pubblica a livello europeo, con l’approvazione della legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 che ha introdotto il principio dell’equilibrio di bilancio nella nostra Carta costituzionale. Una novità di particolare rilievo della riforma riguarda la nuova veste di legge sostanziale che la legge di bilancio assume, In base a questa modifica, infatti, l’attuale contenuto della legge di stabilità confluirà nello stesso disegno di legge di bilancio e, per ragioni di trasparenza circa il contenuto e il peso delle innovazioni legislative, esso sarà composto di due distinte sezioni: la prima indica le innovazioni legislative e il livello del saldo netto da finanziare e la seconda contiene la previsione di bilancio a legislazione vigente. Il passaggio da due leggi (la legge di stabilità e la legge di bilancio) a una sola (la legge di bilancio) non è solo un fatto nominale o formale. In estrema sintesi, in base alla previsione normativa, la nuova legge di bilancio verrà articolata in due sezioni. La prima assorbirà in gran parte i contenuti dell’attuale legge di stabilità e recherà esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. In questa prima sezione non potranno quindi essere contenute norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale, ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. La seconda sezione sarà, invece, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazione. La proposta di legge muta i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. In particolare, viene posposto al 27 settembre (dall’attuale 20 settembre) il 3 termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Tale modifica si è resa necessaria per permettere di svolgere il dibattito parlamentare su una Nota di aggiornamento basata sui dati definitivi dell’Istat che, annualmente, arrivano solo dopo il 20 settembre. È stato altresì introdotto il termine del 20 ottobre per la presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere. Il provvedimento interviene anche sul Documento programmatico di bilancio (DPB) disponendo che, nel medesimo termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del documento alle istituzioni europee, lo stesso venga presentato anche alle Camere. Viene così colmata una seria lacuna che non prevedeva la trasmissione al Parlamento.
Vengono ampliati i contenuti del DEF ( Documento di Economia e Finanza). Tra gli altri, viene previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l’andamento nell’ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori, istituito presso l’Istat, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Su tali indicatori il Parlamento dovrà esprimersi con una relazione entro il 15 febbraio di ciascun anno. Si tratta di una rivoluzione culturale in quanto, d’ora in avanti, si valuteranno gli effetti delle politiche economiche sulla base degli indicatori di benessere: il PIL non sarà più l’unico indicatore, visto che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma devono tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Il Ministro dell’economia e delle finanze dovrà presentare, inoltre, una relazione annuale alle Camere per riferire sulla sperimentazione e sui risultati del bilancio di genere nella pubblica amministrazione e negli enti locali, cioè l’analisi delle spese e delle entrate di un bilancio con riferimento alle ricadute che le singole misure possono avere in modo diverso su uomini e donne.
Non sarà più possibile utilizzare le quote dell’8 e del 5 per mille come copertura finanziaria come accadeva in passato. Adesso sarà rispettato il volere dei contribuenti: è stata, infatti, introdotta una specifica disposizione che esclude per la relativa copertura finanziaria che si possa ricorrere all’utilizzo della quota dell’otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
La nuova disciplina, come prescritto dall’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, entrerà in vigore a partire dalla presentazione del nuovo disegno di legge di bilancio per il 2017. Essa avrà conseguenze sui documenti da presentare ed esaminare, sulla tempistica, ma soprattutto sull’obiettivo di fondo: fare esaminare e intervenire il Parlamento sul complesso delle entrate e delle spese, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Spigolature costituzionali.

Inizia da questo numero della newsletter una nuova rubrica che ci accompagnerà fino al referendum costituzionale previsto in autunno dedicata all’approfondimento di singoli temi contenuti nel testo di riforma.
Iniziamo con le disposizioni riguardanti il Presidente della Repubblica. Molti spiegano che la riforma costituzionale e la nuova legge elettorale, insieme, indebolirebbero le figure di garanzia della Repubblica, i famosi contrappesi. A partire dal Presidente della Repubblica che diventerebbe espressione della maggioranza di governo e non arbitro imparziale.

Di questo e di altro parleremo il prossimo 21 luglio insieme al prof. Giulio Maria Salerno dell’Università di Macerata. GUARDA IL MANIFESTO

Ma è vero? Vediamo.
L’elezione del Presidente della Repubblica, a costituzione vigente, necessita per i primi tre scrutini di una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto della cosiddetta assemblea dei grandi elettori, composta da deputati + senatori + rappresentanti delle regioni. Dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto (50% + 1).
Con la riforma il quorum si alza. L’assemblea dei grandi elettori viene circoscritta alla somma di deputati (630) e senatori (100) e può eleggere il Presidente con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto nei primi tre scrutini (cioè come ora), dei 3/5 degli aventi diritto dal quarto al sesto scrutinio, dei 3/5 dei presenti dal settimo scrutinio in poi. Quindi quorum più alti dal quarto scrutinio in poi rispetto ad ora. Anche con l’Italicum chi vincerà non potrà eleggersi da solo il Presidente.
Facciamo una prova aritmetica. Come detto, ad un certo punto “bastano” 438 voti, cioè i 3/5 di 730. Chi vince, con l’Italicum, di quanti voti potrà disporre? Il premio di maggioranza assegna alla lista vincitrice 340 deputati, a cui si potranno aggiungere alcuni dei 12 deputati eletti all’estero (ma con metodo proporzionale): diciamo la metà, 6. Quindi 346 deputati. Per arrivare a 438 (l’obiettivo costituzionale) servono ancora 92 voti. Ammesso e non concesso che il partito vincitore disponga anche di una maggioranza schiacciante al Senato, quindi, non riuscirà mai ad avere 92 su 100 senatori.
Piacciano o meno i nuovi quorum fissati dalla riforma costituzionale bisogna allora riconoscere che dopo la riforma eleggere un Presidente della Repubblica “di parte” sarà più difficile rispetto ad ora e, anche con l’Italicum, nessun vincitore potrà eleggersi da solo il Presidente. Se il Capo dello Stato è la prima figura di garanzia della Costituzione allora questa viene rafforzata nella sua terzietà, non indebolita.

In Parlamento

L’Aula della Camera ha approvato il testo della mozione da me presentata sul tema dell’affidamento dei servizi museali cd. aggiuntivi ( biglietteria, guide, custodia, animazione) dei musei statali. E’ un tema particolarmente rilevante ed importante su cui il Ministero Franceschini si sta attivamente impegnando per uscire dal regime delle proroghe ormai decennali concesse a grandi gruppi del settore per mettere progressivamente a gara, con introiti anche significativi per lo Stato, i servizi in oggetto. L’indirizzo dato al Ministero dal testo della mozione a mia prima firma è quello di cercare di contemperare il giusto principio dell’evidenza pubblica, garantito anche dalla convenzione sottoscritta tra Ministero e Consip, con i servizi offerti alle strutture museali da parte della società Ales (partecipata interamente dal Ministero dei beni culturali ed oggetto attualmente di un processo di profonda riforma), rispettando in particolare le esigenze e le richieste provenienti dalle singole strutture museali interessate dalle procedure di gara. Un modo così per garantire concretamente le esigenze dei musei coinvolti così da creare un’offerta adeguata ad essi ( per leggere il testo clicca qui).
Il Governo ha inoltre risposto in aula alla mia interpellanza urgente presentata in merito alla situazione dello stabilimento Sacci di Castelraimondo, prendendo un impegno certo per la salvaguardia del sito produttivo e dei livelli occupazionali

INTERVENTO N°1

INTERVENTO N° 2

INTERVENTO N°3

In vista dell’ ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci,che cadrà nel 2017, ho presentato un’interrogazione diretta ai Ministeri dei Beni culturali e dell’Istruzione per sollecitare l’avvio di un programma di iniziative diffuse sul territorio che valorizzino e diffondano il pensiero gramsciano. Iniziative realmente “popolari” e diffuse per evitare il rischio di una celebrazione solo ufficiale e poco partecipata.

Il mese appena trascorso ha inoltre visto degli incontri e degli appuntamenti importanti come la visita del Ministro Franceschini a Recanati ( un impegno preso in occasione dell’incontro avuto al Ministero nel gennaio scorso insieme al Sindaco Fiordomo e all’assessore alla Cultura Rita Soccio) per inaugurare la Torre del Borgo, un bene recuperato grazie all’art bonus e ad un’azione di mecenatismo diffuso tra singoli cittadini ed imprese.

O ancora le interessanti giornate dei seminari estivi di Symbola, promossi a Macerata e a Treia, durante le quali è stata discussa la proposta di legge di cui sono relatrice in materia di start up culturali. O il bell’incontro avuto al Museo Omero di Ancona con il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi, Mario Barbuto, con il quale nei mesi scorsi ho condiviso l’impegno per la stabilizzazione del sostegno ministeriale a favore della struttura museale anconetana.

Click here to change this text