La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge contro il cyberbullismo. Nell’ordinamento giuridico italiano non ci sono norme specifiche in questa materia e tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti, tanto sul piano civilistico quanto su quello penale. Ma la necessità di uno specifico provvedimento legislativo in materia di cyberbullismo emerge dalla constatazione del forte incremento che questo fenomeno ha avuto negli ultimi anni, fino ad assumere la dimensione di un rilevante problema sociale, come dimostrano anche recenti tragici fatti di cronaca. Problema su cui influisce in modo determinante la diffusione dell’uso dei dispositivi telematici e dell’accesso ad internet da parte dei giovanissimi, con la conseguenza che la rete e in particolare i social media divengono oggi l’ambiente in cui più frequentemente si verificano i comportamenti di molestia e di aggressione tipici del bullismo.
Il provvedimento, composto da sette articoli, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con particolare attenzione alla tutela dei minori (sia autori, sia vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo. Ai fini della legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
In particolare, il minore vittima di episodi di cyberbullismo, nonché il genitore, potrà chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Se i gestori non si attivano tempestivamente, l’istanza potrà essere inoltrata al Garante per la Privacy che interviene entro 48 ore. Sul lato della prevenzione, la legge introduce una serie di previsioni generali quali l’adozione di linee guida da parte del Ministero dell’istruzione, l’individuazione in ogni scuola del docente referente per il contrasto del cyberbullismo, il coinvolgimento degli studenti, il rafforzamento dei programmi di educazione all’uso consapevole della rete, il finanziamento di progetti elaborati da reti di scuole per il contrasto del cyberbullismo e l’educazione alla legalità. Previsto inoltre l’obbligo per il dirigente scolastico di informare i genitori dei minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, di attivare percorsi di sostegno alle vittime e di rieducazione dei bulli. In proporzione alla gravità degli atti, dovranno essere previste specifiche sanzioni disciplinari nei regolamenti di istituto, ispirate, comunque, alla funzione rieducativa. Un tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio avrà il compito di elaborare un piano d’azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, monitorare il fenomeno con la collaborazione della polizia postale e lavorare a un codice di regolamentazione per gli operatori della rete e promuovere campagne informative e di sensibilizzazione. È stato inoltre introdotto l’ammonimento da parte del questore, allo scopo di evitare l’azione penale e rendere al tempo stesso il “bullo” consapevole della gravità dell’atto compiuto. Quanto ai finanziamenti, vengono stanziati 203.000 euro all’anno nel triennio 2017-2019 per le attività in ambito scolastico connesse all’uso sicuro di internet e alla prevenzione del cyberbullismo. Come sottolineato in Aula dalla relatrice per la Commissione Giustizia Micaela Campana (PD), «il web è uno spazio liquido, dove la reazione non ha mai lo stesso impatto dell’azione e (…) le vittime del cyberbullismo rappresentano una sconfitta del sistema educativo e lo sprone a fare qualcosa di concreto per la prevenzione, ma anche per la repressione degli atti di violenza perpetrati». In termini generali, come ribadito anche dal relatore per la Commissione Affari sociali Paolo Beni (PD), il testo modificato dal Senato – diventato legge – «pur senza stravolgere quello approvato dalla Camera, ne limita di fatto la portata, circoscrivendo l’ambito di applicazione della legge al solo cyberbullismo ed esclusivamente in riferimento ai minori, sia in veste di vittime che di autori. Il testo licenziato dalla Camera in prima lettura ampliava invece l’ambito di intervento del provvedimento, estendendone l’applicabilità anche ai maggiorenni e al bullismo in generale e introducendo norme di 2 carattere penale, sotto forma di nuove circostanze aggravanti per il reato di stalking telematico, già esistente nel nostro ordinamento». Pur essendo tali temi meritevoli di una discussione più ampia, il testo offre comunque le prime risposte concrete a un problema molto sentito, visto anche il moltiplicarsi di episodi che rendono necessario un intervento legislativo in materia di cyberbullismo. Pertanto, facendo prevalere il senso di responsabilità, è stato ritenuto opportuno non procedere ad ulteriori modifiche, anche al fine di non vanificare il lavoro finora svolto dalle due Camere con un’ulteriore lettura da parte del Senato, in vista dell’approssimarsi della scadenza della legislatura e dell’avvio del prossimo anno scolastico.