La Camera ha approvato il testo della proposta di legge di iniziativa parlamentare relativa al cd. testamento biologico. Un testo frutto di molteplici proposte parlamentari di tutte le forze politiche (15, di cui 3 solo del Partito democratico) che ha visto il Parlamento impegnato in un lavoro di approfondimento e confronto, che ha condotto ad una approvazione da parte molte forze politiche che non fanno parte della maggioranza di governo. Un lavoro normativo che ha impegnato per circa un anno la Commissione Affari sociali della Camera e che è stato preceduto da una specifica indagine conoscitiva che ha visto l’ascolto con esperti, associazioni rappresentative di famiglie e malati, costituzionalisti.
La legge approvata- rispetto alla quale il Governo, trattandosi di argomento particolarmente sensibile e tale di interrogare le coscienze di ognuno di noi, ha affidato all’aula ogni decisione, astenendosi da ogni parere in merito agli articoli di legge- pone al centro il valore del consenso informato del paziente, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, cercando di realizzare una non semplice mediazione tra due principi costituzionali di pari rango: quello alla tutela della salute e quello alla libertà personale. Il testo approvato- che mi auguro il Senato voglia al più presto calendarizzare- segna un altro passo in avanti di questa legislatura nel campo dei diritti civili dopo l’approvazione della legge sulle Unioni Civili e quella sul dopo di noi. Un tema importante su cui mi è capitato di confrontarmi all’Università di Macerata in un interessante incontro promosso dall’associazione Luca Coscioni.
Principi base del testo approvato sono :
Consenso informato. E’ la base di legittimità del trattamento sanitario (art. 32 Cost. “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”) fino alle estreme conseguenza cioè alla possibilità di chiedere l’interruzione delle cure. Non si porta questa libertà fino a legittimare l’eutanasia come atto che porta rapidamente alla morte né si prevede il suicidio assistito. Il testo, quindi, si basa sulla distinzione che rifiutare le cure non è eutanasia, “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale” … (Cassazione sent.21748 del 2007 Englaro)
Relazione di cura tra medico e paziente. Relazione (non alleanza che è un obiettivo da raggiungere) come processo dinamico in costruzione progressiva nella quale anche altri attori, familiari, amici, equipe sanitaria intervengono. L’obiettivo è la salute intesa come la intende l’Oms e cioè il miglior stato di benessere fisico psichico relazionale conseguibile dalla persona curata alle condizioni date. “Cura”, quindi, non come mero accudimento contrapposto alla terapia ma come farsi carico del malato in modo complessivo. Si cura la persona e non solo un corpo. Una persona con la proprie idee, le proprie relazioni affettive, la propria storia personale, la propria fede religiosa.
Per questo insieme di ragioni il testo parte dal consenso informato e ne fa il suo cardine proseguendo poi con le Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) e con il nuovo strumento della pianificazione anticipata delle cure.