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Riforma disciplina crisi di impresa

Riforma disciplina crisi di impresa

La Camera dei deputati ha approvato il 1° febbraio la delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza. Si tratta di un settore particolarmente delicato dato che dalla riforma di questo settore dipende la possibilità per i cittadini di vedere soddisfatti i propri diritti di credito, spesso considerati inesigibili se coinvolti in una procedura concorsuale. Il testo è stato oggetto di una importante attività emendativa, sia da parte della Commissione Giustizia che dell’Aula, e preceduto da un’indagine conoscitiva apertissima a tutte le categoria professionali. Il provvedimento cerca di tenere conto di interessi diversi: “l’interesse dell’imprenditore che avrà la possibilità di non finire nel precipizio, nel baratro del fallimento”, “l’interesse dei tantissimi piccoli creditori, spesso chirografari, cioè quelli a cui la procedura fallimentare, poi, riserva ben poco, anzi, spesso, quasi niente” e “l’interesse complessivo dello Stato”, sul quale finiscono per gravare oneri pesantissimi.

Il provvedimento è innovativo sotto diversi profili: nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di “allerta”, finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua risoluzione assistita; si facilita, inoltre, l’accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; si semplificano poi le regole processuali, prevedendo l’unicità della procedura destinata all’esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; si rivede la revisione della disciplina dei privilegi che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie; si individua il tribunale competente in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando le procedure di maggiori dimensioni al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d’appello); si elimina la procedura fallimentare sostituendola con quella di liquidazione giudiziale; si rivisita, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo, considerato ad oggi lo strumento più funzionale tra i vigenti; si elimina come procedura concorsuale la liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all’accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell’impresa; si prevede una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni per le quali, a seguito della procedura di liquidazione giudiziale, il debitore possa chiedere l’esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall’apertura della procedura stessa; si modifica la normativa sulle crisi da sovraindebitamento; colmando una lacuna dell’attuale legge fallimentare, si introduce, infine, una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese.

La delega prevede, sulla scorta delle raccomandazioni UE e delle linee guida internazionali, l’introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l’emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento, che può essere attivato volontariamente dal debitore, ovvero d’ufficio dal tribunale, allertato da creditori pubblici, sfocia in caso di mancata collaborazione dell’imprenditore in una dichiarazione pubblica di crisi.