Newsletter n°22 del 12 Ottobre 2015

1) Previdenza, attraverso lo sblocco della settima salvaguardia per gli esodati ( attraverso l’utilizzo delle risorse già stanziate dal Parlamento), la garanzia per le lavoratrici che ne abbiano il diritto di accedere a “opzione donna” entro il 31/12/2015, la possibilità di  consentire l’uscita anticipata verso la pensione a chi abbia compiuto 62 anni di età e maturato 35 anni di versamenti contributivi, con penalizzazioni non superiori all’8%, ovvero a chi abbia maturato 41 anni di versamenti contributivi.

2) Riduzione delle aliquote per le partite Iva e le startup,  per le prime al 24%, come per gli altri lavoratori autonomi e riducendo l’aliquota al 5% per le Start Up per i primi 5 anni e al 15% per i successivi con tetto a 30.000 euro.

3)Reddito minimo familiare, allargando la sperimentazione in corso per arrivare entro il 2018 al reddito minimo familiare, inteso come Livello Essenziale di Assistenza, rivolto alle famiglie il cui reddito è sotto la soglia di povertà assoluta con un assegno pari almeno al 50% di quello che manca a raggiungere la soglia e con un mix di interventi di inserimento lavorativo e sostegno la cui regia è affidata ai servizi sociali dei comuni. La platea a cui ci si rivolge è quella di famiglie in povertà assoluta con figli minori e con Isee sotto i 3000 euro e con adulti disoccupati.

4)Mezzogiorno, prevedendo un Credito d’imposta per favorire gli investimenti e l’occupazione nel mezzogiorno e riattivando la ‘Legge 181’ per la reindustrializzazione delle aree di crisi.

5) Enti locali, superando il patto di stabilità interno così da permettere agli Enti Locali l’utilizzo degli avanzi d’amministrazione per gli investimenti.

Si tratta di temi che dovrebbero trovare spazio nell’azione di  governo che, da soli, non esauriscono ovviamente le priorità programmatiche che dovrebbe essere perseguite (penso all’emergenza Università ed Enti di Ricerca – che richiederebbe una prospettiva riformista di più ampio e lungo respiro- agli investimenti nei settori culturali – a cominciare dallo sblocco delle assunzioni in un settore strategico per l’Italia)  per realizzare un’azione riformista e pragmatica necessaria  per lo sviluppo del Paese.

RIFORMA DEL SISTEMA PENALE:

La Camera ha approvato nelle scorse settimane in prima lettura l’articolato disegno di  legge delega di riforma del processo penale, frutto della pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole che, oltre a essere oggetto di un diritto delle parti, è condizione essenziale perché possa dirsi attuato il giusto processo. Questo provvedimento, che interviene nella materia penale, va dunque collocato nell’ambito degli innumerevoli interventi legislativi che in materia di giustizia si stanno susseguendo dall’inizio della legislatura e serve a comprendere alcune scelte effettuate dalla Commissione in merito ad importanti disposizioni del disegno di legge.

Le misure contenute nell’atto approvato mirano principalmente a semplificare e rendere spedita la celebrazione dei processi penali, dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo, senza tralasciare le istanze di garanzia degli imputati, le indicazioni che provengono dalle convenzioni e dalle direttive europee, così come dalla giurisprudenza internazionale, il dialogo ed il coordinamento con le nuove misure sostanziali e processuali recentemente introdotte in campo penale. Con lo strumento della delega invece si è voluto affidare al Governo la necessaria regolazione degli equilibri tra le opposte istanze di finalità rieducativa della pena e di sicurezza sociale per quanto attiene all’ordinamento penitenziario e alle misure di sicurezza, e tra diritto alla riservatezza delle comunicazioni e diritto all’informazione per quel che attiene alle intercettazioni telefoniche.

Questi i contenuti principali del provvedimento :

Estinzione del reato per condotte riparatorie.  Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento. Una delega, infine, affida al Governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati che arrecano offese di modesta entità salvo che la persona offesa sia incapace (per età o infermità).

Ampliamento diritti della parte offesa. A 6 mesi dalla denuncia la persona offesa ha diritto a conoscere lo stato del procedimento, attribuendole così un potere di controllo e stimolo all’attività del pm. Alla persona offesa inoltre si dà anche più tempo per opporsi alla richiesta d’archiviazione, che nel caso di furto in abitazione dovrà in ogni caso esserle comunicata.

Tempi certi indagine. Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere chiesti dal pm entro 3 mesi, prorogabili di altri 3 dal procuratore generale (pg) presso la corte d’appello se si tratta di casi complessi, dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine però sale automaticamente a 12 mesi. In caso di inerzia del pm c’è l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal pg. È poi previsto uno specifico potere di vigilanza del pg sulla tempestiva e regolare iscrizione nel registro degli indagati. Una norma transitoria riserva comunque i nuovi termini alle notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della riforma.

Motivi appello più rigorosi. Si rendono più rigorosi e specifici a pena di inammissibilità i motivi di appello (581 c.p.p.), così come sono scanditi con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevole e al tempo stesso semplificare le impugnazioni (546 c.p.p.)

Deflazione ricorsi Cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling. Da un lato aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro si introduce una disciplina semplificata per l’inammissibilità per vizi formali nei casi in cui non sia già stata dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. È poi previsto che in caso di “doppia conforme” di assoluzione il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio. Il ricorso per cassazione, richiedendo una particolare capacità tecnica, non può più essere presentato personalmente dall’imputato.

Stretta su ricorsi Cassazione dopo patteggiamento. Il ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento è limitato ai motivi che attengono all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

Delega al Governo per la riforma del processo penale All’interno della complessiva delega al Governo per la riforma del processo penale, si prevede la riforma del regime di pubblicità delle intercettazioni e inoltre della utilizzazione delle registrazioni tra privati captate fraudolentemente. In tema di intercettazioni, Il Governo dovrà predisporre norme per evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell’indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee attraverso una selezione del materiale intercettativo nel rispetto del contradditorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine. Nessuna restrizione dunque quanto ai reati intercettabili, ma anzi si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione. Nella delega non c’è alcuna previsione di pene carcerarie a carico dei giornalisti.

Registrazioni fraudolente. È prevista la delega per punire (fino a 4 anni) la diffusione delle captazioni fraudolente di conversazioni tra privati al solo fine di recare a taluno danno alla reputazione e all’immagine. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova di un processo o in un procedimento amministrativo o sono utilizzate per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca.

Sul tema della delega al Governo in materia di intercettazioni, la relatrice del provvedimento, Donatella Ferranti, ha sottolineato che non verranno introdotti né bavagli all’informazione né tantomeno ostacoli alle indagini, e chi si ostina a sostenere il contrario dice falsità e fa pura demagogia. «È giusto che vengano conosciuti gli esiti delle intercettazioni ma ci sono dei limiti che sono quelli dettati dalla Costituzione, la riservatezza non è quella dell’indagato ma di chi è estraneo all’indagine. Quanto alle captazioni fraudolente, il provvedimento non vieta affatto le registrazioni tra privati e tantomeno impedisce che possano essere pubblicate da un giornalista o utilizzate come prova nei processi contro gravi reati come corruzione o stalking. Più semplicemente il DDL impedisce che registrazioni fraudolente siano diffuse al solo fine di danneggiare la reputazione altrui. Insomma, si tratta solo di regolamentare meglio la pubblicabilità delle intercettazioni. Non solo non c’è alcuna limitazione al loro uso e ai reati intercettabili, ma anzi si facilitano quelle che riguardano i gravi reati contro la pubblica amministrazione.»

RIFORMA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE:

La protezione civile è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischio. La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione attribuita a un sistema complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Istituito con la legge n. 225 del 1992, il Servizio Nazionale ha come sue componenti le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico ne costituiscono le strutture operative. Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contesto territoriale del nostro Paese, soggetto ad una grande varietà di rischi, rende infatti necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri. Il complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile.

Il provvedimento si inserisce nel quadro della ridefinizione in corso degli assetti e dell’organizzazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, concernenti tra gli altri aspetti la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione. La scelta dello strumento della legge delega, in cui il Parlamento definisce ambiti ampi di intervento e principi e criteri entro i quali riordinare, semplificare, ed attualizzare la normativa di supporto al sistema nazionale della protezione civile, persegue l’obiettivo di coniugare il necessario coordinamento dell’attività del Governo e del Parlamento con l’approvazione in tempi rapidi del riordino, tenuto conto peraltro dell’evoluzione normativa che ha caratterizzato in questi anni il settore della protezione civile.

La delega approvata ha l’obiettivo di rafforzare questo sistema, affrontando le criticità che in questi anni si sono manifestate e dando risposta ad alcune richieste che nel tempo sono venute da più parti: dagli operatori di protezione civile, dagli amministratori locali, dal mondo delle imprese, dai cittadini che vivono in territori colpiti da una calamità. Con la delega si procede a riordinare quindi il quadro di riferimento, semplificandolo e rendendolo più chiaro ed efficace, ricercando la maggior coerenza possibile tra gli strumenti nazionali e regionali, garantendo certezza e omogeneità nelle risposte concrete date alle comunità colpite, valorizzando l’indispensabile apporto del volontariato organizzato e del sistema pubblico della protezione civile, mantenendo lo standard di eccellenza riconosciuto al nostro Paese in tutta Europa. A questo link i punti qualificanti della riforma (apri testo)

DEL GENDER E ALTRE STORIE:

Torno di nuovo su un tema di cui mi sono occupata spesso in questi mesi per provare a fare un po’ di chiarezza circa Teorie inerenti il cd. ( e presunto) Gender,  creatura mitologica, a metà tra un virus e un abominio, che tuttavia non esiste.

Si tratta di un tentativo volto a spaventare i genitori circa l’educazione dei propri figli: i volantini, le email, i messaggi che circolano riportano la bufala secondo la quale il Governo avrebbe recepito le linee guida dell’OMS per l’educazione sessuale nelle scuole.

Faccio appello ai testi di legge e ai documenti internazionali per fare un po’ di chiarezza.

Ecco cosa ha scritto l’OMS. Se non avete tempo di leggere un documento di sessantotto pagine, è sufficiente scorrere la prefazione nella quale l’OMS spiega la necessità fare educazione sessuale non solo al negativo, ovvero parlando dei rischi connessi alla sessualità (malattie sessualmente trasmesse e gravidanze indesiderate), ma anche fornendo una visione “olistica” più positiva, ovvero un approccio che metta in luce come la sessualità sia un’area determinante dello sviluppo della persona, considerandone i vari stadi di sviluppo (di cui all’elenco riportato in modo fuorviante nei volantini fatti circolare in queste ore). Il punto da chiarire è che gli standard definiti dall’OMS, condivisibili o meno, non hanno nulla a che vedere con le nostre linee guida per la scuola.

COSA C’È NEL DDL BUONA SCUOLA? La legge 107 del 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione, approvata dal Parlamento, non richiama in nessun modo il documento dell’OMS. Ecco il testo del comma 16, che è al centro del dibattito: “ 16. Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunita’ promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parita’ tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.”

Il richiamo contenuto nella legge è al recepimento – nella legge 15 Ottobre 2013 n.119 – della Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La legge 119 del 2013 è quella che promuove un piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere: Art. 5 – Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2. Il Piano, con l’obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalita’: c) promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell’ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.

Ecco cose si legge, inoltre, al Capitolo III della suddetta Convenzione: Capitolo III Prevenzione Articolo 12 Obblighi generali 1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Articolo 14 Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

Come si vede, dunque, in nessuno dei testi normativi approvati o recepiti dal Parlamento si fa riferimento alla volontà di insegnare a bambini e ragazzi, contro la volontà delle famiglie, una teoria che non esiste. Come si vede, l’intento delle leggi approvate è, piuttosto, quello di combattere le discriminazioni e la violenza e non c’è nulla che giustifichi le polemiche strumentali e la vergognosa campagna mediatica volta a spaventare i genitori. La scuola, dopo questa riforma, farà semplicemente la scuola: educherà, come già fa, alla parità tra i sessi, combattendo ogni forma di discriminazione. Come conferma la stessa circolare del Ministero della Pubblica Istruzione che potete leggere qui ( vedi testo)

QUESTION TIME:

E’ stata molto discussa la scelta del Governo di inserire i musei ed il patrimonio culturale tra i servizi pubblici essenziali tutelati in caso di sciopero. Una decisione discussa che ha fatto seguito all’ennesimo blocco, questa volta successivo ad una assemblea sindacale regolarmente convocata, del Colosseo ai turisti.

Il decreto legge in concreto riconosce l’apertura, dei musei ed i luoghi della cultura ( e non più solo la tutela, come già previsto nella legge) come servizio pubblico essenziale come tale sottoposto in concreto alla disciplina dettata dalla legge 146 del 1990 in materia di sciopero. Non condivido i toni esagerati tenuti da molti in occasione dell’adozione del provvedimento. L’assemblea al Colosseo- regolarmente indetta- non può essere equiparata alle assemblee selvagge e senza preavviso tenutesi a Pompei negli scorsi mesi, da censurare e perseguire. L’aver riconosciuto anche l’apertura degli spazi della cultura  come un diritto da tutelare dovrà, ovviamente, come del resto prevede la stessa legge sugli scioperi, contemperare diritti dei lavoratori e dei turisti, secondo le modalità ( di apertura) che dovranno essere concordate tra le parti. Il riconoscimento di questo come di un diritto essenziale impone, a questo punto, un dovere importante per il Governo: adeguare i propri investimenti a quello che ormai si pone a pieno titolo e in modo inequivocabile come un diritto primario.

Ne abbiamo discusso in Aula con un’interrogazione presentata al Ministro Franceschini ( vedi testo)

Questo il mio intervento di replica al Ministro

IL PRIMO SOCCORSO APPRODA ALLRME CAMERA:

Si è tenuta, lo scorso 8 ottobre alla Camera dei Deputati la conferenza stampa di presentazione della campagna europea Kids save for lite, promossa dalle associazioni IRC (Italian Resuscitation Council) e David Carelli Onlus. La conferenza stampa, preceduta da un flash mob di circa 200 studenti delle scuole medie romane, è stata l’occasione per fare il punto sulla norma, introdotta nella Buona Scuola, che promuove la conoscenza del primo soccorso nelle scuole.
Ecco alcune immagini dell’iniziativa, che ha visto anche il sostegno della Presidente della Camera, Laura Boldrini.