Minori stranieri non accompagnati

La proposta di legge, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 29 marzo 2017 da una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo, introduce una disciplina unitaria organica relativa ai minori stranieri non accompagnati, rafforza gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento e cerca di assicurare maggiore omogeneità nell’applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. La “Legge Zampa”, dal nome della prima firmataria, la deputata Sandra Zampa del PD, si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e della Carta europea dei diritti della persona e onora il valore della persona e della dignità umana.

In considerazione della condizione di maggiore vulnerabilità, la legge sancisce che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall’intenzione di richiedere protezione internazionale, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori cittadini italiani o dell’Unione europea e hanno, pertanto, il diritto di accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Così pure è stato introdotto il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera e la priorità assicurata all’interesse superiore del minore nella gestione di servizi dedicati all’infanzia per la prima accoglienza, nonché nelle nuove procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età del minore straniero non accompagnato. Sono state modificate le norme relative alle indagini familiari prevedendone l’attivazione immediata e introducendo un criterio di preferenza in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità e sono stati individuati criteri precisi da rispettare nell’assegnazione delle strutture di lungo periodo.

È definito minore straniero non accompagnato il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano.

Viene ridotta da 60 a 30 giorni la permanenza massima in strutture di prima accoglienza destinate ai minori. In questo lasso di tempo si svolgerà l’identificazione, che deve avvenire entro 10 giorni, e il minore riceverà informazioni sui propri diritti. In attesa che vengano terminate le procedure di identificazione l’accoglienza del minore è garantita in strutture dedicate: si evita così la promiscuità, separando i minori dagli adulti, troppo spesso fonte di problemi quali la dispersione dei minori, la possibilità di 3 un loro reclutamento da parte della criminalità e di essere vittime di abusi e, contestualmente, di problemi per la sicurezza.

La procedura di identificazione del minore sarà uguale ovunque in Italia e prevede una successione graduale di interventi da compiere con garanzie e sostanziali tutele per i minori. Quello dell’identificazione è infatti il passaggio fondamentale per l’accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Il primo intervento si svolge nella strutture di prima accoglienza: il personale qualificato svolge un colloquio con il minore, alla presenza di un mediatore culturale, per approfondire la sua storia personale e familiare e per far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione. Resta fermo che, prima dell’accertamento dell’identità da parte delle autorità di pubblica sicurezza, debba sempre essere garantita un’immediata assistenza umanitaria. In caso di dubbio circa l’età dichiarata, questa viene accertata principalmente attraverso un documento anagrafico. Nel caso persistano “dubbi fondati” la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento dell’età. In questo caso, vi è l’obbligo di informare lo straniero, con l’aiuto di un mediatore culturale, in una lingua che comprenda e conformemente al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata con esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali esami devono essere svolti in ambienti idonei e da professionisti, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona. Sono vietati gli esami che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona. L’esito dell’accertamento viene comunicato in modalità adeguate all’età, maturità, al livello di alfabetizzazione e in una lingua che possa comprendere. Qualora, nonostante gli accertamenti, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge. Il provvedimento di attribuzione dell’età può essere impugnato e, in tal caso, il giudice decide in via d’urgenza entro 10 giorni.

Al fine di scongiurare la cattiva prassi segnalata da diversi territori di un tutore che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati è prevista l’istituzione presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All’elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d’intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.

Una delle novità principali del provvedimento è l’ampliamento della rete dello SPRAR (Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche ai minori stranieri non accompagnati non richiedenti asilo. In tal modo si fornisce ai Comuni che vi aderiscono maggiore sostegno in termini di supporto anche finanziario e la possibilità di avere un periodo pluriennale nel quale poter pianificare il proprio intervento. Viene disciplinato in modo organico, anche a partire dalla giurisprudenza in materia, il rilascio del permesso di soggiorno per i minori che può essere concesso anche prima della nomina formale del tutore. Sono previste due sole tipologie di permesso di soggiorno: quello per minore età e quello per motivi familiari. Il primo viene rilasciato dal questore, su richiesta dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore, nel caso in cui il minore straniero non accompagnato venga rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. Questo tipo di permesso di soggiorno è valido fino al compimento dei 18 anni. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato dal questore quando il minore non è collocato in una casafamiglia, ma è affidato a un cittadino italiano o straniero. Viene introdotta, inoltre, una nuova disposizione che prevede l’affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.