Riforma della Protezione Civile

L’aula della Camera ha finalmente approvato in via definitiva la legge delega di  riforma della Protezione Civile.

La delega approvata ha tra i suoi fondamentali obiettivi migliorare l’operatività del sistema nel suo complesso, esplicitare e rendere chiari compiti e responsabilità, organizzare e condividere misure di prevenzione concrete ed omogenee sul territorio nazionale, coinvolgere in maniera sistematica comunità scientifica e professioni. Si procede così a riordinare il quadro normativo di riferimento, semplificandolo e rendendolo più chiaro ed efficace, ricercando la maggior coerenza possibile tra gli strumenti nazionali e regionali, garantendo certezza e omogeneità nelle risposte concrete date alle comunità colpite, valorizzando l’indispensabile apporto del volontariato organizzato e del sistema della protezione civile, mantenendo lo standard di eccellenza riconosciuto al nostro Paese in tutta Europa.

La delega dovrà essere esercitata entro il termine di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di Servizio nazionale di protezione civile. I decreti legislativi dovranno provvedere al riordino e all’integrazione delle disposizioni normative vigenti nei seguenti ambiti:

  1. a) definizione delle attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all’attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;
  2. b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;
  3. c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni, alle Città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 56/2014 ed alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, distinguendo fra ruolo politico e gestione amministrativa, e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l’esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l’unitarietà dell’ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l’unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l’Unione europea e presso gli organismi internazionali e per coordinare l’esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell’immediatezza dell’evento calamitoso assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;
  4. d) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione d’emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l’adozione di misure di  autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l’addestramento dei volontari ad esse appartenenti, al fine di favorirne l’integrazione in tutte le attività di protezione civile;
  5. e) partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell’integrazione in esse di conoscenze e prodotti di ricerca ed innovazione, frutto di iniziative promosse dall’Unione Europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;
  6. f) disciplina dello stato di emergenza, garantendo tempi rapidi e omogenea valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite.
  7. g) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l’effettività delle relative misure e stabilirne l’efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell’evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva, inerenti: le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, sia singole fattispecie connesse con particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali, delle rocce e terre da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, sia infine in relazione alle indicazioni sulle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell’emergenza. Si dovranno prevedere meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l’economia delle aree interessate dall’evento calamitoso compatibilmente con la normativa europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;
  8. i) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi consistenti: negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, di recupero delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, nonché volte alla riduzione del rischio residuo e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di micro-credito agevolato, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa; esclusione dell’applicabilità delle misure di cui alla presente lettera agli edifici abusivi danneggiati o distrutti.

La volontà del legislatore, con la delega, è quella di consentire attraverso i decreti legislativi una semplificazione normativa.